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Marco Marinaro

Gratuità e corrispettività nella qualificazione del contratto: note a margine di un regolamento negoziale atipico.

Corte d’Appello di Salerno, Sez. Civ., 11 dicembre 2003, n. 854; Pres. De Rosa; Est. Siani.

 

Qualificazione del contratto – Gratuità e corrispettività - Diritto reale d’uso, comodato e comodato precario – Mancata indicazione del termine finale - Condizione risolutiva estintiva.

 

La concessione in godimento di un lastrico solare a fronte della costruzione di una copertura a spese del concessionario senza determinazione di durata e condizionata risolutivamente all’insorgenza di una situazione urbanistica idonea a consentire la sopraelevazione per la costruzione di un appartamento per civile abitazione deve qualificarsi quale diritto reale di uso.

La clausola ‘fino a quando gli strumenti urbanistici permetteranno una eventuale sopraelevazione per la realizzazione di un appartamento per civile abitazione’ deve intendersi quale condizione risolutiva (c.d. clausola condizionale estintiva) e non quale termine finale meramente apparente (incertus an, da intendersi come non apposto).

L’apposizione ad un contratto costitutivo di un diritto reale di uso di una clausola condizionale estintiva non interferisce con la durata normativamente determinata in via suppletiva e, quindi, commisurata alla vita dell’usuario.

Il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno quando vi inerisca un modus posto a carico del comodatario; tuttavia, l’oggetto della prestazione non deve essere di consistenza (quantitativa e qualitativa) tale da assumere la natura di una controprestazione e, quindi, di corrispettivo del godimento ottenuto. In particolare, la previsione della realizzazione della copertura di un lastrico solare con spese ed oneri di realizzazione ad integrale carico del concessionario costituisce un vero e proprio corrispettivo dei vantaggi ricevuti.

La previsione di una clausola condizionale estintiva mediante la quale le parti intendono garantire il godimento di un bene per un periodo di tempo pur indeterminato osta alla qualificazione del contratto quale comodato c.d. precario.

 
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Consulta il testo integrale della sentenza e la nota di commento in Le Corti Salernitane, 2004, 3, pp. 565-593.